Aggiornamento delle misure di contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19

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da Segreteria

del domenica, 01 maggio 2022

Si comunica che dal 1 maggio 2022 non sono previste modifiche alle disposizioni ministeriali emanate a seguite del D.L. n. 24 del 24.03.2022. Pertanto le misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus nelle scuole rimangono le stesse in vigore dal 1 aprile.

Il Ministero dell'Istruzione ha stabilito che in tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

  • resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva). La mascherina non va indossata durante le attività sportive. Si ricorda inoltre che l’obbligo per le mascherine chirurgiche rimane in vigore fino al termine dell’anno scolastico che si chiude il 31 agosto 2022 e dunque dovranno essere utilizzate anche durante gli Esami di Stato.
  • è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  • rimane il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al COVID o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°C;
  • in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo;
  • gli studenti, in isolamento per infezione da COVID, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

A partire dal 1° Maggio 2022 non sarà più richiesto il green pass base per accedere ai locali scolastici, né per gli esterni (a qualsiasi titolo) né per il personale in servizio; rimane l’obbligo dell’uso di mascherine chirurgiche o di maggiore efficacia protettiva per l’accesso ai plessi scolastici.

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. L’eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell’art. 4-sexies del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle Entrate).

 

Si ricorda infine che in base all’Ordinanza 28 Aprile del Ministro della Salute, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungo degenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Si raccomanda il rispetto delle regole indicate a tutela della salute di tutti.

 

Il Dirigente Scolastico Prof. Rodolfo Rizzo